DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.191
Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.
(GU n. 221 del 22-9-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526;
Vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualita' e
di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2003);
Visti i decreti legislativi 24 febbraio 1997, n. 46, e 8 settembre
2000, n. 332;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le
attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
componenti, e per la produzione di plasmaderivati;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente
riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 luglio 1997, n. 308,
concernente regolamento recante norme per la disciplina dei compiti
di coordinamento a livello nazionale delle attivita' dei centri di
coordinamento e compensazione in materia di sangue ed emoderivati;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 1° marzo 2000,
recante adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e
plasma per il triennio 1999-2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° settembre 2000, recante approvazione dell'Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi, per l'esercizio delle attivita' sanitarie
relative alla medicina trasfusionale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 7 settembre
2000, recante disposizioni relative all'importazione e
all'esportazione di sangue e di emocomponenti per uso terapeutico,
diagnostico e profilattico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
248 del 23 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 3 marzo 2005,
recante caratteristiche e modalita' per la raccolta di sangue e di
emocomponenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13
aprile 2005;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 3 marzo 2005,
concernente protocolli per l'accertamento della idoneita' del
donatore di sangue e di emocomponenti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2005;
Acquisito il parere della Commissione nazionale per il servizio
trasfusionale nella riunione del 21 settembre 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce norme di qualita' e sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti, al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alla raccolta e al controllo
del sangue umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano
destinati, nonche' alla lavorazione, conservazione, distribuzione e
assegnazione degli stessi qualora siano destinati alla trasfusione.
2. Al sangue umano ed ai suoi componenti che vengano raccolti e
controllati per essere utilizzati esclusivamente in trasfusioni
autologhe e siano chiaramente indicati in quanto tali si applicano
requisiti conformi alla normativa di cui all'articolo 26, comma 1,
lettera g).
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle
cellule staminali del sangue.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «sangue»: il sangue intero prelevato da un donatore e trattato
per la trasfusione o per l'elaborazione di prodotti derivati;
b) «componenti del sangue» o «emocomponenti»: i componenti del
sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, plasma) che
possono essere preparati a fini terapeutici con vari metodi;
c) «prodotto del sangue»: qualunque prodotto terapeutico derivato
dal sangue o dal plasma umano;
d) «trasfusione autologa»: la trasfusione di sangue o di
emocomponenti ottenuta attraverso predeposito, in cui il donatore e
il ricevente sono la stessa persona;
e) «servizio trasfusionale»: le strutture previste dalla normativa
vigente secondo i modelli organizzativi regionali, ivi comprese
eventuali unita' di medicina trasfusionale, che sono responsabili
sotto qualsiasi aspetto della raccolta e del controllo del sangue
umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonche'
della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione
quando gli stessi sono destinati alla trasfusione;
f) «unita' di raccolta»: strutture incaricate della raccolta, previa
autorizzazione delle regioni o province autonome competenti, gestite
anche dalle Associazioni del volontariato del sangue sotto la
responsabilita' tecnico-organizzativa del servizio trasfusionale di
riferimento;
g) «incidente grave»: qualunque evento negativo collegato alla
raccolta, al controllo, alla lavorazione, alla conservazione, alla
distribuzione e alla assegnazione di sangue e di emocomponenti, che
puo' provocare la morte o determinare condizioni suscettibili di
mettere in pericolo la vita o di produrre invalidita' o incapacita'
del donatore o del paziente o che ne determina o prolunga
l'ospedalizzazione o la morbilita';
h) «reazione indesiderata grave»: la risposta inattesa del donatore
o del paziente, connessa con la raccolta o la trasfusione di sangue
e di emocomponenti, che provoca la morte o mette in pericolo la vita
o produce invalidita' o incapacita' del donatore o del paziente
ovvero determina o prolunga l'ospedalizzazione o la morbilita';
i) «rilascio di emocomponenti»: l'operazione che consente di
liberare dalla quarantena componenti del sangue mediante sistemi e
procedure idonei ad assicurare che il prodotto finito soddisfi le
condizioni previste per il rilascio;
l) «esclusione»: la sospensione dell'idoneita' di una persona a
donare sangue o emocomponenti; tale sospensione puo' essere
definitiva o temporanea;
m) «distribuzione»: la cessione di sangue o di emocomponenti ad
altri servizi trasfusionali e a produttori di derivati del sangue e
del plasma. E' esclusa dalla distribuzione l'assegnazione del sangue
o dei suoi componenti a scopo di trasfusione;
n) «assegnazione»: attribuzione al paziente di determinate,
specifiche unita' di sangue o di emocomponenti per l'uso
trasfusionale;
o) «emovigilanza»: insieme delle procedure di sorveglianza
organizzate relative agli incidenti o alle reazioni indesiderate
gravi o inaspettate dei donatori o dei riceventi, nonche' al
controllo epidemiologico dei donatori;
p) «ispezione»: controllo ufficiale e obiettivo, effettuato in
conformita' a norme esistenti al fine di valutare il rispetto del
presente decreto e di altre normative pertinenti e volto anche
all'individuazione di problemi.
Art. 4.
Applicazione
1. Il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107, sono le Autorita' responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.
Capo II Compiti delle regioni e delle province autonome Art. 5.
Autorizzazione e accreditamento dei servizi trasfusionali
1. Le attivita' relative alla raccolta e al controllo del sangue
umano e degli emocomponenti, a qualunque uso siano destinati,
nonche' alla loro lavorazione, conservazione, distribuzione e
assegnazione, ove siano destinati alla trasfusione, sono effettuate
unicamente dai servizi trasfusionali di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e), che abbiano ottenuto, ai sensi della normativa vigente e
del presente decreto, l'autorizzazione e l'accreditamento come
previsto da parte della regione o provincia autonoma.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento,
il servizio trasfusionale fornisce alla regione o alla provincia
autonoma le informazioni dalla stessa richieste in attuazione della
normativa vigente.
3. La regione o la provincia autonoma, previo accertamento della
conformita' del servizio trasfusionale ai requisiti previsti, ai
sensi della normativa vigente e del presente decreto, ne autorizza
l'esercizio delle attivita' consentite prescrivendone le condizioni.
4. Ogni modifica sostanziale delle attivita' di un servizio
trasfusionale e' subordinata a preventiva autorizzazione da parte
della regione o della provincia autonoma.
5. La regione o la provincia autonoma puo' sospendere o revocare
l'autorizzazione e l'accreditamento del servizio trasfusionale
qualora l'ispezione o le misure di controllo attuate dimostrino che
lo stesso non soddisfa i requisiti previsti.
Art. 6.
Ispezioni e misure di controllo
1. Le regioni e le province autonome, in adempimento del presente
decreto e delle altre disposizioni in materia vigenti, organizzano
ispezioni e adeguate misure di controllo presso i servizi
trasfusionali per verificarne la rispondenza ai requisiti previsti.
2. Dette ispezioni o misure di controllo sono eseguite a intervalli
di tempo regolari a distanza non superiore a due anni.
3. Il personale incaricato dalle Autorita' competenti di effettuare
tali ispezioni e misure di controllo, ha il potere di:
a) ispezionare nel proprio territorio i servizi trasfusionali e le
strutture che ai sensi della normativa vigente sono incaricate dal
titolare dell'autorizzazione e dell'accreditamento di effettuare
procedimenti di valutazione e controllo secondo quanto stabilito
dall'articolo 16;
b) prelevare campioni a fini di esame ed analisi;
c) esaminare qualunque documento riguardante l'oggetto
dell'ispezione, nel rispetto delle disposizioni vigenti che pongano
limiti a tale potere per quanto riguarda le descrizioni dei metodi
di preparazione.
4. Le regioni e le province autonome organizzano ispezioni e altre
misure di controllo adeguate in caso di incidenti gravi o reazioni
indesiderate gravi o sospetti in tale senso.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo III Disposizioni sui servizi trasfusionali Art. 7.
Persona responsabile
1. La persona responsabile del servizio trasfusionale, come
definito alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3, ha le seguenti
responsabilita':
a) garantire che ciascuna unita' di sangue o di emocomponenti, a
qualunque uso destinata, sia raccolta e controllata e, se destinata
alla trasfusione, sia lavorata, conservata, distribuita e assegnata
conformemente alle norme vigenti;
b) fornire le informazioni necessarie per le procedure di
autorizzazione e accreditamento;
c) assicurare che il servizio trasfusionale soddisfi i requisiti di
cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
2. La persona responsabile di cui al comma 1, possiede i requisiti
previsti dalla normativa vigente per le funzioni di responsabilita'
in materia di medicina trasfusionale.
3. Le funzioni di cui al comma 1, nei casi e con le modalita'
previsti dalla normativa vigente, possono essere delegate ad altro
personale addetto al servizio trasfusionale, in possesso delle
qualificazioni di formazione ed esperienza previste nel comma 2.
4. L'Azienda sanitaria comunica alla regione o alla provincia
autonoma il nome della persona responsabile del servizio
trasfusionale e, nei casi di cui al comma 3, il nominativo del
delegato.
5. L'unita' di raccolta definita alla lettera f) del comma 1
dell'articolo 3, comunica alle regioni o province autonome il
nominativo della persona responsabile, come previsto dalle normative
vigenti regionali, in tema di autorizzazione e di accreditamento. La
persona responsabile possiede il diploma di laurea in medicina e
chirurgia ed esperienza pratica post-laurea di almeno due anni nelle
unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti.
6. Qualora la persona responsabile debba essere temporaneamente o
permanentemente sostituita, l'Azienda sanitaria ovvero
l'Associazione dei donatori volontari di sangue di riferimento,
ciascuno per la propria competenza, comunica alla regione o alla
provincia autonoma il nome del nuovo responsabile e la data di
assunzione delle funzioni.
Art. 8.
Personale
1. Il personale che interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella conservazione, nella distribuzione e nella assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti possiede le qualificazioni previste dalla normativa vigente per svolgere tali funzioni e riceve, in tempo opportuno, adeguata formazione professionale, periodicamente aggiornata.
Capo IV Gestione della qualita' Art. 9.
Sistema di qualita'
1. Le regioni e le province autonome adottano le misure necessarie perche' i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta istituiscano e mantengano un sistema di qualita' basato sui principi di buona prassi e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 10.
Documentazione
1. Presso i servizi trasfusionali, ai sensi della normativa
vigente e del presente decreto viene curata la conservazione dei
documenti relativi alle procedure operative e alle linee guida, dei
manuali di formazione e di riferimento, nonche' dei moduli di
rapporto o resoconti.
2. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni e le misure di
controllo di cui all'articolo 6, ha accesso ai documenti di cui al
comma 1.
Art. 11.
Tenuta dei registri
1. Presso i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta, ai
sensi della normativa vigente e del presente decreto viene curata la
registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni
prescritte ai fini del Registro nazionale e regionale sangue e
plasma e dell'allegato I al presente decreto, degli esami per la
validazione biologica delle unita' di sangue ed emocomponenti di cui
all'allegato III, nonche' di quanto indicato all'articolo 26, comma
1, lettere b), c) e d), per i periodi di tempo previsti dalla
normativa vigente.
2. Le regioni e le province autonome e l'Istituto superiore di
sanita', ciascuno per quanto di competenza, conservano i registri
relativi ai dati di cui agli articoli 5, 6, 7 e 13, ricevuti dai
servizi trasfusionali.
Capo V Emovigilanza Art. 12.
Tracciabilita'
1. Per ciascuna unita' di sangue o di emocomponenti raccolta,
controllata, lavorata, conservata, rilasciata, distribuita e
assegnata e' assicurata la tracciabilita' del percorso dal donatore
al ricevente e viceversa. A tale fine i servizi trasfusionali
istituiscono, conformemente alle disposizioni vigenti e all'articolo
26, comma 1, lettera a), un sistema di identificazione di ogni
singola donazione di sangue e di ciascuna unita' di sangue o di
emocomponenti in modo da garantire la sicura tracciabilita' del
donatore, della trasfusione e del ricevente. Il sistema deve
identificare senza possibilita' di errore ciascuna donazione singola
e tipo di emocomponente.
2. Per ciascuna unita' di sangue o di emocomponenti importata da
Paesi terzi, i servizi trasfusionali garantiscono un pari livello di
tracciabilita' del percorso.
3. Ogni unita' di sangue o di emocomponenti raccolta, controllata,
lavorata, conservata, rilasciata, distribuita, assegnata, deve
essere conforme al sistema di identificazione di cui al comma 1, ed
etichettata secondo quanto indicato all'allegato II.
4. I dati necessari ai fini della completa tracciabilita' sono
conservati per almeno trenta anni.
Art. 13.
Notifica di incidenti e di reazioni indesiderate gravi
1. Qualunque incidente grave, sia esso dovuto ad evento
accidentale o ad errore, connesso alla raccolta, al controllo, alla
lavorazione, alla conservazione, alla distribuzione e alla
assegnazione del sangue o di emocomponenti, che puo' influire sulla
loro qualita' e sicurezza, nonche' qualunque reazione indesiderata
grave osservata durante o dopo la trasfusione che possa avere
attinenza con la qualita' e sicurezza del sangue e dei suoi
componenti, o con errore umano, e' notificato alla regione o alla
provincia autonoma interessata che a sua volta lo notifica
all'Istituto superiore di sanita'.
2. I servizi trasfusionali stabiliscono una procedura accurata,
efficace e verificabile per ritirare dalla distribuzione il sangue e
gli emocomponenti associati alla notifica di cui al comma 1, e ne
curano l'attuazione.
3. Gli incidenti gravi e le reazioni indesiderate gravi sono
notificati con procedura conforme al disposto di cui all'articolo
26, comma 1, lettera i).
Capo VI Disposizioni relative alla qualita' e alla sicurezza del
sangue edegli emocomponenti Art. 14.
Informazioni da fornire ai candidati donatori
1. Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta provvedimenti affinche' i candidati donatori di sangue e di emocomponenti ricevano adeguate informazioni come previsto dalle disposizioni relative ai protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti, coerenti al disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).
Art. 15.
Informazioni richieste ai candidati donatori
1. Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta provvedimenti per garantire che i candidati donatori, una volta espressa la volonta' di donare sangue o emocomponenti, forniscano al centro trasfusionale le informazioni previste dalle disposizioni sui protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti, coerenti al disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c).
Art. 16.
Idoneita' del donatore
1. Il servizio trasfusionale assicura l'attuazione di procedure
di valutazione per tutti i donatori di sangue e di emocomponenti e
il rispetto dei criteri per le donazioni richiesti dalla normativa
vigente, coerenti con il disposto di cui all'articolo 26, comma 1,
lettera d).
2. I risultati della valutazione e del controllo del donatore sono
documentati e al predetto viene comunicato qualsiasi risultato
anomalo.
Art. 17.
Selezione del donatore
1. La selezione del donatore e' eseguita secondo la procedura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti.
Art. 18.
Donazione volontaria e gratuita del sangue
1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome,
in collaborazione con le Associazioni e le Federazioni dei donatori
volontari di sangue e con il Ministero della difesa, adottano, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, misure per
promuovere la donazione del sangue e dei suoi componenti, che e'
volontaria e non remunerata.
2. Il Ministero della salute, entro i due anni successivi alla data
di entrata in vigore della direttiva 2002/98/CE e in seguito ogni
tre anni, presenta alla Commissione europea una relazione sulle
misure di cui al comma 1.
Art. 19.
Controllo delle donazioni
1. I servizi trasfusionali garantiscono che ciascuna donazione di
sangue o di emocomponenti sia controllata in conformita' ai
requisiti previsti dall'allegato III.
2. Il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dirama le
opportune istruzioni tecniche affinche' il sangue e gli
emocomponenti importati rispondano ai requisiti di cui all'allegato
III.
Art. 20.
Modalita' di conservazione, trasporto e distribuzione
1. I servizi trasfusionali garantiscono che le modalita' di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e di emocomponenti siano conformi alle disposizioni vigenti, coerenti con il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera e).
Art. 21.
Requisiti di qualita' e di sicurezza relativi al sangue e agli
emocomponenti
1. I servizi trasfusionali garantiscono la rispondenza dei requisiti di qualita' e di sicurezza del sangue e degli emocomponenti ai parametri elevati richiesti dalla normativa vigente, coerente con il disposto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera f).
Art. 22.
Formazione
1. L'attivita' di formazione nel settore ispettivo, anche allo scopo di promuovere l'armonizzazione dei criteri ispettivi, per l'attuazione e verifica del sistema di qualita' e per l'emovigilanza, e' garantita dalle strutture a cio' preposte dalla normativa vigente, con l'impiego esclusivo delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo VII Protezione dei dati Art. 23.
Protezione dei dati e tutela della riservatezza
1. Tutti i dati, comprese le informazioni di carattere genetico,
raccolti ai sensi del presente decreto e delle disposizioni vigenti,
a cui hanno accesso terzi, sono resi anonimi, in modo tale che il
donatore non sia piu' identificabile.
2. A tale fine e' garantito che:
a) sono adottate misure di protezione dei dati e misure di
salvaguardia per prevenire aggiunte, soppressioni o modifiche non
autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri di
donatori esclusi, o trasferimenti indebiti di informazioni;
b) sono poste in essere procedure volte a risolvere le divergenze
tra i dati;
c) non avviene alcuna divulgazione indebita di tali informazioni,
garantendo al tempo stesso la tracciabilita' delle donazioni.
Capo VIII Relazioni e sanzioni Art. 24.
Relazioni
1. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea,
entro il secondo anno da quello di entrata in vigore della direttiva
e successivamente ogni tre anni, una relazione sulle attivita'
svolte in riferimento al presente decreto, comprendente un
rendiconto sulle misure adottate per le ispezioni e il controllo.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono stabiliti modalita' e tempi per corrispondere ai
disposti del comma 1.
Art. 25.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
preleva, procura, raccoglie, conserva, lavora, distribuisce o
assegna, sangue o emocomponenti, al di fuori delle strutture di cui
all'articolo 3, lettere e) ed f), o senza le prescritte
autorizzazioni e' punito, quando si configura un pericolo per la
salute umana, con l'arresto da sei mesi ad un anno e quattro mesi, e
con l'ammenda da euro 5.500 ad euro 55.000. Se si verifica un
pericolo per la vita umana, la pena e' aumentata fino a un terzo. Se
il colpevole e' persona che esercita una professione sanitaria, alla
condanna segue l'interdizione dall'esercizio della professione per
un periodo da uno a due anni.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la persona
responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere
e)
ed f), che delega lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
7, comma 1, a persona che non possiede le qualificazioni previste
dall'articolo 7, commi 2 e 5, e' punita con l'arresto da uno a sei
mesi, e con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 25.000. Alla stessa pena
e' assoggettato il delegato privo delle qualificazioni, se abbia
esercitato le funzioni.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la persona
responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere
e)
ed f), o il suo legittimo delegato, che non svolge una o piu' delle
funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con l'arresto da
quattro a dodici mesi, o con l'ammenda da euro 10.000 ad euro
30.000.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque pone la
persona responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3,
lettere e) ed f), in condizione di non poter svolgere una delle
funzioni di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con l'arresto da
quattro a dodici mesi, o con l'ammenda da euro 10.000 ad euro
30.000.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
richiede a persona che non possiede le qualificazioni previste dalla
normativa vigente, di intervenire nella raccolta, nel controllo,
nella lavorazione, nella conservazione, nella distribuzione e nella
assegnazione del sangue umano e degli emocomponenti, e' punito con
l'arresto da due a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro
15.000. Se l'intervento si verifica, la pena e' aumentata.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la persona che
interviene nella raccolta, nel controllo, nella lavorazione, nella
conservazione, nella distribuzione e nella assegnazione del sangue
umano e degli emocomponenti, senza possedere le qualificazioni
previste dalla normativa vigente per svolgere tali attivita', e'
punito con l'arresto da due a sei mesi, o con l'ammenda da euro
5.000 ad euro 15.000.
6. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
impedisca oppure ostacoli, in qualsiasi modo, il compimento da parte
del personale incaricato delle attivita' di cui all'articolo 6,
comma 3, o non assicuri la dovuta collaborazione, e' punito con
l'arresto da uno a sei mesi, o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro
30.000.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
preleva, procura, raccoglie, conserva, lavora, distribuisce o
assegna, sangue o emocomponenti, al di fuori di una delle strutture
di cui all'articolo 3, lettere e) ed f), o senza le prescritte
autorizzazioni, e' punito con l'arresto da uno a sei mesi, o con
l'ammenda da euro 3.000 ad euro 25.000. Se il fatto e' commesso da
persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna segue
l'interdizione dall'esercizio della professione da due a sei mesi.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la persona
responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere
e)
ed f), o il suo legittimo delegato, e la persona che pone in essere
la condotta, in caso di violazione delle prescrizioni imposte ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, sono puniti con l'arresto da uno a
tre mesi, o con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 15.000. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque pone la persona
responsabile di una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere
e)
ed f), in condizione di non poter adempiere le prescrizioni imposte
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e' punito con l'arresto da uno a
tre mesi, o con l'ammenda da euro 3.000 ad euro 15.000.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di
una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e) ed f), o il
suo legittimo delegato che, essendosi verificata una modifica
sostanziale delle attivita', continua ad operare senza la preventiva
autorizzazione da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e'
punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 25.000.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di
una delle strutture di cui all'articolo 3, lettere e) ed f), o il
suo legittimo delegato, che non provvede agli adempimenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, all'articolo 17, comma 1, all'articolo
19, comma 1, all'articolo 20, comma 1, all'articolo 21, comma 1,
all'articolo 23, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione
amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
11. Chiunque cede il proprio sangue o i suoi componenti a fini di
lucro e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro
10.000.
12. Le Autorita' sanitarie territorialmente competenti dispongono la
sospensione cautelare dell'attivita' di una struttura trasfusionale
non autorizzata.
Capo IX Disposizioni finali Art. 26.
Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso tecnico e
scientifico
1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, recepisce le disposizioni per
l'adeguamento dei requisiti tecnici nelle materie di seguito
elencate, come stabilito con procedura prevista in ambito europeo,
al progresso tecnico e scientifico:
a) requisiti in materia di tracciabilita' del percorso;
b) informazioni da fornire ai donatori;
c) informazioni da richiedere ai donatori, comprese
l'identificazione, gli antecedenti medici e la firma del donatore;
d) requisiti relativi all'idoneita' dei donatori di sangue e di
plasma e al controllo del sangue donato che comprendono:
1) criteri di esclusione definitiva ed eventuali deroghe;
2) criteri di esclusione temporanea;
e) requisiti per la conservazione, il trasporto e la distribuzione;
f) requisiti di qualita' e sicurezza del sangue e dei componenti del
sangue;
g) requisiti applicabili alle trasfusioni autologhe;
h) norme e specifiche comunitarie relative a un sistema di qualita'
per le strutture trasfusionali;
i) procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni
indesiderate gravi e modulo della notifica.
Art. 27.
Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma
1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto.
Art. 28.
Fase transitoria
1. Le regioni e le province autonome adeguano le proprie normative ai principi contenuti nel presente decreto entro l'8 novembre 2005.
Art. 29.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/98/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
Art. 30.
Clausola di invarianza degli oneri
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 agosto 2005 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Storace, Ministro della salute
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 6 ottobre 2005 si procedera' alla ripubblicazione del testo del presente decreto legislativo, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Allegato I
(previsto dall'articolo 11, comma 1)
RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA DAL SERVIZIO TRASFUSIONALE NELL'ANNO PRECEDENTE
La relazione annuale contiene tra l'altro le seguenti
informazioni:
numero totale di donatori di sangue e componenti del sangue;
numero totale di donazioni;
elenco aggiornato dei servizi trasfusionali e delle unita' di
raccolta;
numero totale di donazioni di sangue intero non utilizzate;
numero di ciascun componente prodotto e distribuito;
incidenza e grado di diffusione dei marcatori di infezioni
trasmissibili con la trasfusione presso i donatori di sangue e
componenti del sangue;
numero di prodotti richiamati;
numero di incidenti e reazioni indesiderate gravi registrato.
Allegato II
(previsto dall'articolo 12, comma 3)
REQUISITI IN MATERIA DI ETICHETTATURA
Si fa riferimento alla normativa vigente, prevedendo, oltre all'indicazione della composizione e del volume degli anticoagulanti e delle soluzioni additive, anche la denominazione dei medesimi.
Allegato III
(previsto dall'articolo 11, comma 1)
ESAMI AI FINI DELLA VALIDAZIONE BIOLOGICA DELLE UNITA' DI SANGUE E DI EMOCOMPONENTI
Si fa riferimento alla normativa vigente.
Con il decreto legislativo n. 191 del 19 agosto 2005 il Governo ha approvato le nuove disposizioni in materia di qualità e sicurezza del sangue umano e dei suoi componenti in attuazione della direttiva 2002/98/CE.
Il provvedimento si applica alla raccolta e al controllo del sangue umano e dei suoi componenti, a qualunque uso siano destinati, nonchè alla lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione degli stessi qualora siano destinati alla trasfusione, mentre non si applica alle cellule staminali del sangue.